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Lo Statuto della Fondazione Sofia Ravasi



TITOLO I

Denominazione – Scopo – Patrimonio - Sede

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE SOFIA RAVASI - ONLUS"

Art. 2 - Scopo

La Fondazione ha lo scopo di:
- compiere interventi di assistenza economica in favore di persone che si trovino in stato di bisogno particolarmente a causa di malattia;
- collaborare con Enti e associazioni pubbliche e private che svolgano compiti similari;
- promuovere ed attuare iniziative per sensibilizzare la societa' ai problemi umani degli indigenti e dei malati e per sollecitare la partecipazione solidale alle loro necessita' morali e materiali.
Per la realizzazione dello scopo, la Fondazione potra' provvedere mediante l'erogazione di proprie somme in danaro direttamente alle persone che risultino in situazioni di bisogno per malattia o per altre cause, oppure mediante la partecipazione a raccolte di fondi promosse da terzi per analoghi casi e finalita'.
La Fondazione potra' promuovere la raccolta di fondi da devolvere a persone bisognose e la provvista di beni in natura da somministrare alle predette.
La Fondazione, mediante la forza dell'esempio e del convincimento e possibilmente mediante l'intervento della stampa, cerchera' di sollecitare una piu' larga partecipazione alle attivita' benefiche sopra indicate.
La Fondazione potra' svolgere la sua attivita' nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione e' costituito dai seguenti cespiti:
a) immobile sito in Milano, Via Morelli n. 4, costituito da negozio al piano terreno ed accessori con servizi al piano sotterraneo, gia' distinto nel N.C.E.U. alla Partita n. 434403 come segue:
Foglio 354 mapp. 1 sub. 59, Tavola 1566/2, Via Morelli n. 4, P.T.-Sl, Z.C. 2, Cat. C/1, Cl. 12, Consist. 25, Rend. Cat. L. 7.312, il tutto ora identificato per denunzia di variazione Prot. n. 1279 registrata il 18 ottobre 1985 come segue:
Foglio 354 mapp. 1, Tavola 1566/2, Via Morelli n. 4, P.T.-S1, Z.C.2.

Art. 4 - sede

La sede sociale della Fondazione e' in Milano, Via Fiori Chiari n. 10.
La Fondazione potra' costituire sedi secondarie in altri luoghi della Regione Lombardia.


TITOLO II
Amministrazione

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio;
- Il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 - Consiglio

La Fondazione e' amministrata da un Consiglio composto da tre membri.
Il Fondatore, Dr. Livio Garzanti, e' membro di diritto; egli, con disposizione fiduciaria, designera' un membro di diritto in sua sostituzione per ogni ipotesi, compresa quella di sua rinuncia, dimissione, impedimento o decesso. La nomina del sostituto spetta anche al membro di diritto designato in sostituzione, e cosi' via ai successivi membri designati in sostituzione, in quanto tale facolta' sia prevista all‘atto delle designazioni.
Il Fondatore e, in sua vece o mancanza, il membro di diritto designato in sostituzione, nominera' gli altri membri del Consiglio anche mediante mandato fiduciario a terzi nell'interesse della Fondazione ai sensi dell'art. 1723, 2° comma del Codice Civile.
In caso di mancanza del Fondatore o del sostituto, il diritto di nominare membri del Consiglio spetta al figlio del Fondatore, Dott. Eduardo Garzanti.
In caso di pluralita' di nomine, prevarranno quelle del Fondatore o, in mancanza, del figlio del Fondatore.
Il Consiglio puo' invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fini consultivi e nominare comitati di studio e di consulenza.
Nessun compenso spetta per la carica ai Consiglieri, salvo un rimborso per spese sostenute per l'esercizio della funzione.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Art. 7 - Riunione del Consiglio

Il Consiglio di riunisce almeno una volta l'anno nonche' tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario.
La convocazione delle riunioni del Consiglio e' disposta dal Presidente o, nel caso di sua mancanza o impedimento, dal membro piu' anziano di eta', mediante invito scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, spedito ai membri del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
Si considerano tuttavia regolarmente costituite le riunioni del Consiglio, anche in mancanza di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti, e se tutti i suoi membri accettino di discutere l'ordine del giorno predisposto dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite se sono presenti almeno i 2/3 dei membri in carica e le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti, a votazione palese.
In caso di parita' di voti prevale il voto della parte a favore della quale si e' pronunciato il Presidente.
Delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni relative viene redatto a cura del membro meno anziano in eta' o del segretario, qualora nominato anche al di fuori dei suoi membri, un verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio e investito di ogni potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del suo patrimonio ed all‘impiego delle rendite e di ogni altra risorsa, in conformita' degli scopi istitutivi.
Esso determina le modalita' attraverso cui svolgere l'attivita' della Fondazione e provvede alla custodia del patrimonio.
Il Consiglio delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal Presidente.
Il Consiglio approva entro il mese di aprile il conto consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso; per deliberare eventuali modifiche dello statuto occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri in carica.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente del Consiglio e' eletto tra i consiglieri, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Il fondatore puo' riservarsi la carica di Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; egli presiede la riunione del Consiglio.
Al Presidente e' attribuito, con facolta' di delega, il potere di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione della Fondazione, ivi compresa la stipulazione di negozi, il compimento di atti relativi ai rapporti con banche (conti correnti, versamenti, prelievi, ecc.), l'utilizzazione delle disponibilita' liquide ecc., la stipulazione di contratti di lavoro con dipendenti.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione degli affari della Fondazione e sorveglia sul buon andamento della gestione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed a quanto concerne i rapporti con le autorita' tutorie, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento anche di competenza del Consiglio che ritenga opportuno, riferendo nel piu' breve termine al Consiglio stesso.
Il Presidente cura la predisposizione del conto consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio.
In caso di assenza od impedimento egli e' sostituito dal membro del Consiglio piu' anziano di eta'.

Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri nominati dal Consiglio; i componenti durano in carica tre anni e sono rinominabili.
In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo di uno o piu' componenti, il Consiglio provvede alla sostituzione, per la durata del Collegio in carica.
La carica e' gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.
I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio.
Il Collegio dei revisori verifica la contabilita' della Fondazione e redige una propria relazione al conto consuntivo ed al bilancio preventivo.


TITOLO III

Art. 11 — Esercizio finanziario

L‘esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 TITOLO IV

Art. 12 — Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio sara' devoluto secondo la volonta' del fondatore o, in difetto, in conformita' della delibera che sara' adottata dal Consiglio.