Lo Statuto della Fondazione Sofia Ravasi
TITOLO I
Denominazione
– Scopo –
Patrimonio - Sede
Art. 1
- Denominazione
E' costituita la Fondazione denominata:
"FONDAZIONE SOFIA RAVASI
- ONLUS"
Art. 2 - Scopo
La Fondazione ha lo scopo di:
-
compiere interventi di assistenza economica in favore di persone che si
trovino in stato di bisogno particolarmente a causa di malattia;
- collaborare con Enti e associazioni pubbliche e private che svolgano
compiti similari;
-
promuovere ed attuare iniziative per sensibilizzare la societa' ai
problemi umani degli indigenti e dei malati e per sollecitare la
partecipazione solidale alle loro necessita' morali e materiali.
Per
la realizzazione dello scopo, la Fondazione potra' provvedere mediante
l'erogazione di proprie somme in danaro direttamente alle persone che
risultino in situazioni di bisogno per malattia o per altre cause,
oppure mediante la partecipazione a raccolte di fondi promosse da terzi
per analoghi casi e finalita'.
La Fondazione potra' promuovere la
raccolta di fondi da devolvere a persone bisognose e la provvista di
beni in natura da somministrare alle predette.
La Fondazione,
mediante la forza dell'esempio e del convincimento e possibilmente
mediante l'intervento della stampa, cerchera' di sollecitare una piu'
larga partecipazione alle attivita' benefiche sopra indicate.
La Fondazione potra' svolgere la sua attivita' nell'ambito della
Regione Lombardia.
Art. 3
- Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione e'
costituito dai seguenti
cespiti:
a)
immobile sito in Milano, Via Morelli n. 4, costituito da negozio al
piano terreno ed accessori con servizi al piano sotterraneo, gia'
distinto nel N.C.E.U. alla Partita n. 434403 come segue:
Foglio
354 mapp. 1 sub. 59, Tavola 1566/2, Via Morelli n. 4, P.T.-Sl, Z.C. 2,
Cat. C/1, Cl. 12, Consist. 25, Rend. Cat. L. 7.312, il tutto ora
identificato per denunzia di variazione Prot. n. 1279 registrata il 18
ottobre 1985 come segue:
Foglio 354 mapp. 1, Tavola 1566/2, Via Morelli n. 4, P.T.-S1, Z.C.2.
Art. 4 - sede
La sede sociale della Fondazione e' in
Milano, Via Fiori
Chiari n. 10.
La Fondazione potra' costituire sedi secondarie in altri luoghi della
Regione Lombardia.
TITOLO
II
Amministrazione
Art. 5
- Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio;
- Il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 6 - Consiglio
La Fondazione e' amministrata da un
Consiglio
composto da tre membri.
Il
Fondatore, Dr. Livio Garzanti, e' membro di diritto; egli, con
disposizione fiduciaria, designera' un membro di diritto in sua
sostituzione per ogni ipotesi, compresa quella di sua rinuncia,
dimissione, impedimento o decesso. La nomina del sostituto spetta anche
al membro di diritto designato in sostituzione, e cosi' via ai
successivi membri designati in sostituzione, in quanto tale facolta'
sia prevista all‘atto delle designazioni.
Il Fondatore e, in sua
vece o mancanza, il membro di diritto designato in sostituzione,
nominera' gli altri membri del Consiglio anche mediante mandato
fiduciario a terzi nell'interesse della Fondazione ai sensi dell'art.
1723, 2° comma del Codice Civile.
In caso di mancanza del
Fondatore o del sostituto, il diritto di nominare membri del Consiglio
spetta al figlio del Fondatore, Dott. Eduardo Garzanti.
In caso di pluralita' di nomine, prevarranno quelle del Fondatore o, in
mancanza, del figlio del Fondatore.
Il
Consiglio puo' invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fini
consultivi e nominare comitati di studio e di consulenza.
Nessun compenso spetta per la carica ai Consiglieri, salvo un rimborso
per spese sostenute per l'esercizio della funzione.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere
rinominati.
Art. 7
- Riunione del Consiglio
Il
Consiglio di riunisce almeno una volta l'anno nonche' tutte le volte
che il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano
necessario.
La convocazione delle riunioni del Consiglio e'
disposta dal Presidente o, nel caso di sua mancanza o impedimento, dal
membro piu' anziano di eta', mediante invito scritto contenente
l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della
riunione, spedito ai membri del Consiglio ed ai componenti del Collegio
dei revisori dei conti almeno otto giorni prima della data fissata per
la riunione.
Si considerano tuttavia regolarmente costituite le
riunioni del Consiglio, anche in mancanza di convocazione, qualora
siano presenti tutti i suoi membri e tutti i componenti del Collegio
dei revisori dei conti, e se tutti i suoi membri accettino di discutere
l'ordine del giorno predisposto dal Presidente.
Le riunioni del
Consiglio sono regolarmente costituite se sono presenti almeno i 2/3
dei membri in carica e le relative deliberazioni sono valide se prese a
maggioranza di voti dei presenti, a votazione palese.
In caso di parita' di voti prevale il voto della parte a favore della
quale si e' pronunciato il Presidente.
Delle
riunioni del Consiglio e delle deliberazioni relative viene redatto a
cura del membro meno anziano in eta' o del segretario, qualora nominato
anche al di fuori dei suoi membri, un verbale, che deve essere
sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 8
- Attribuzioni del Consiglio
Il
Consiglio e investito di ogni potere in ordine all'amministrazione
della Fondazione e del suo patrimonio ed all‘impiego delle rendite e di
ogni altra risorsa, in conformita' degli scopi istitutivi.
Esso determina le modalita' attraverso cui svolgere l'attivita' della
Fondazione e provvede alla custodia del patrimonio.
Il Consiglio delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal
Presidente.
Il
Consiglio approva entro il mese di aprile il conto consuntivo relativo
all'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso; per
deliberare eventuali modifiche dello statuto occorre il voto favorevole
di almeno i 2/3 dei membri in carica.
Art. 9
- Presidente
Il
Presidente del Consiglio e' eletto tra i consiglieri, dura in carica
tre anni ed e' rieleggibile. Il fondatore puo' riservarsi la carica di
Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi
ed in giudizio; egli presiede la riunione del Consiglio.
Al
Presidente e' attribuito, con facolta' di delega, il potere di compiere
qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione
della Fondazione, ivi compresa la stipulazione di negozi, il compimento
di atti relativi ai rapporti con banche (conti correnti, versamenti,
prelievi, ecc.), l'utilizzazione delle disponibilita' liquide ecc., la
stipulazione di contratti di lavoro con dipendenti.
Il Presidente
firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione degli affari della
Fondazione e sorveglia sul buon andamento della gestione, provvede alla
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed a quanto concerne i
rapporti con le autorita' tutorie, adotta in caso di urgenza ogni
provvedimento anche di competenza del Consiglio che ritenga opportuno,
riferendo nel piu' breve termine al Consiglio stesso.
Il Presidente cura la predisposizione del conto consuntivo e del
bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio.
In caso di assenza od impedimento egli e' sostituito dal membro del
Consiglio piu' anziano di eta'.
Art. 10
- Collegio dei revisori dei conti
Il
Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri nominati dal
Consiglio; i componenti durano in carica tre anni e sono rinominabili.
In
caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo di uno o piu'
componenti, il Consiglio provvede alla sostituzione, per la durata del
Collegio in carica.
La carica e' gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per
l'esercizio delle funzioni.
I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio.
Il
Collegio dei revisori verifica la contabilita' della Fondazione e
redige una propria relazione al conto consuntivo ed al bilancio
preventivo.
TITOLO
III
Art. 11 — Esercizio finanziario
L‘esercizio finanziario ha inizio il 1°
gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
TITOLO
IV
Art. 12
— Estinzione della Fondazione
In
caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio sara' devoluto
secondo la volonta' del fondatore o, in difetto, in conformita' della
delibera che sara' adottata dal Consiglio.